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dai GIORNALI di OGGIStalking, sì bipartisan alla legge: pene più severe 2009-01-30 |
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Stalking, sì bipartisan alla legge: pene più severe Approvataa larghissima maggioranza dell'Aula della Camera al disegno di legge sul contrasto allo 'stalking', ovvero di quegli atteggiamenti tenuti da chi affligge un'altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. I voti a favore sul testo sono stati 379, due quelli contrari, quelli dei liberaldemocratici, tre gli astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. "Votiamo sì non per l'emozione suscitata dagli atroci recenti fatti, ma perchè è una legge attesa che colma una grave lacuna. Tuttavia non possiamo accontentarci. È un passo avanti, altri però ne devono essere compiuti. Non rinunciamo a traguardi più ambiziosi". È quanto ha affermato Barbara Pollastrini, ex ministro per le pari opportunità, commentando l'approvazione alla Camera del ddl contro lo stalking. La deputata del Pd ritiene però che sia "simbolicamente grave" che l'assemblea di Montecitorio abbia respinto l'emendamento che intendeva introdurre il gratuito patrocinio per le vittime di atti persecutori: "Lo ripresenteremo - ha assicurato - quando affronteremo la legge contro la violenza sessuale". Altrettanto "grave", a suo giudizio, che sulle risorse finanziarie non ci sia ancora "limpidezza. Tuttavia- ha ribadito - oggi si registra un risultato concreto". Infine, Pollastrini ha rilanciato la necessità di avere al più presto il piano d'azione integrato: "Premeremo e vigileremo - ha concluso- affinché il governo lo presenti quanto prima". IL PROVVEDIMENTO Chiunque minacci o compia atti persecutori nei confronti di qualcuno rischia il carcere fino a quattro anni. Se poi a molestare è il coniuge (anche separato o divorziato), il convivente o il fidanzato e se la molestia ad oggetto una donna incinta la detenzione può durare fino a sei anni. Sono le principali novità del testo approvato dall'Aula della Camera che introduce il reato di 'stalking" nel nostro ordinamento con un nuovo articolo: il 612-bis del codice penale. Il disegno di legge stabilisce anche che nei confronti del molestatore si possa disporre l'allontanamento fino ad un anno dalla casa o dal luogo di lavoro della vittima o anche, ad esempio dalla scuola dei figli. ATTI PERSECUTORI - È con questo termine che il nuovo reato verrà indicato nel codice penale. In sostanza la norma prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque "molesta o minaccia taluno con atti reiterati ed idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ad ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. LE AGGRAVANTI - La pena aumenta se a 'molestarè è il coniuge, anche se separato o divorziato, o il convivente o il fidanzato (anche ex). Si prevede più carcere anche se la vittima è un minore o un 'diversamente abilè o una donna incinta e se gli 'atti persecutorì sono stati commessi usando armi, o da 'persona travisata'.
QUERELA E PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO - Il delitto è punito sempre a querela di parte. Ma si può procedere d'ufficio se il reato è commesso nei confronti di un minore o di un disabile e anche quando il molestatore era già stato ammonito dal magistrato. Per raccogliere prove del reato di stalking è consentito disporre intercettazioni telefoniche. AMMONIMENTO - Prima di presentare querela, la vittima può anche raccontare il suo 'calvariò alla pubblica autorità chiedendo che questa ammonisca il responsabile degli atti persecutori. Il Questore, nel caso ritenga fondata la denuncia della persona offesa, ammonisce oralmente l'accusato e lo invita a tenere una "condotta conforme alla legge". Se la persecuzione continua, il magistrato potrà procedere d'ufficio contro di lui. DIVIETO DI AVVICINARSI AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA VITTIMA - Il testo prevede che il giudice possa intimare all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla vittima. O quanto meno di mantenersi a distanza. E il divieto può durare anche fino ad un anno. Al molestatore, infine, si può vietare anche di comunicare con qualsiasi mezzo, non solo con la vittima, ma anche con i prossimi congiunti. IL NUMERO VERDE - Per le vittime di stalking è istituito un numero verde nazionale per fornire una prima assistenza psicologica e giuridica e per indirizzarle presso gli sportelli allestito nelle questure 29 gennaio 2009
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